CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELL'INVIO DEL PREAVVISO DI REVOCA DALLA CONVENZIONE D'ASSEGNO
Informiamo la gentile Clientela che, come previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 507/99, tutti i titolari di conto corrente con autorizzazione ad emettere assegni hanno facoltą di indicare alla Banca un domicilio speciale per l'invio dell'eventuale preavviso di revoca in caso di emissione di assegno senza la necessaria provvista. Qualora non venga specificatamente indicato questo domicilio e dovessero ricorrerne i presupposti, si comunica che tale preavviso verrą fatto pervenire al recapito gią comunicato alla Banca per l'invio della corrispondenza ordinaria relativa al conto corrente.
Le medesime disposizioni impongono che la clientela non residente faccia pervenire alla Banca, entro e non oltre il 31.07.2002, il codice fiscale degli intestatari del rapporto di conto corrente nonchč di tutti i soggetti abilitati a trarre su detto conto. La clientela non in possesso del codice fiscale potrą richiedere lo stesso all'Autoritą Finanziaria o presso le Autoritą Consolari nei propri paesi di residenza.
Le nostre filiali ed il nostro Servizio Clienti sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Maggio 2002